Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it introduces a new issue on drug possession not raised in the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuffrida Biagio Andrea inadmissible. The appellant attempted to introduce a new argument regarding the criminal liability for possessing a substance deemed unfit to produce psychotropic effects, which contradicted the evidence and was not raised during the appeal proceedings. The court ruled that this novel issue falls outside the scope of the appeal, which was limited to the qualification of the offense, and thus the appeal is inadmissible under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it introduces a new issue of judgment not raised in the lower court proceedings, particularly when such an issue is intrinsically refuted by the record or unrelated to the measure of the sanction.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIUFFRIDA BIAGIO ANDREA nato a CATANIA il 17/11/1992 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; < letto il ricorso proposto nell'interesse di Biagio Andrea Giuffrida avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché introduce un tema di giudizio - legato alla configurabilità della responsabilità penale del ricorrente per la detenzione della sostanza rinvenuta nella sua disponibilità in ragione della asserita inidoneità della stessa a produrre effetto psicotropo- non solo intrinsecamente smentito dal relativo argomentare ( avuto riguardo alle risultanze inerenti il campione A3) ma soprattutto non prospettabile in questa sede (con l'appello è stata chiesta unicamente una diversa qualificazione del fatto, accordata dal!a Corte del merito riconoscendo l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990), ancor più considerando che il motivo speso in questa sede non attiene in alcun modo alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 202