Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Tabite Rachid inadmissible because the raised arguments merely reproduced merits issues already thoroughly examined and rejected by the lower court. The defense's claims regarding fact qualification under Article 73 of the Penal Code and the exclusion of specific sentencing aggravations were deemed non-censurable at this stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 62 n. 4 c.p.; Art. 73 comma 5 c.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are merely reproductive of merits arguments already adequately examined and dismissed by the judge of the merits, rendering the lower court's evaluations non-censurable.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TABITE RACHID nato il 07/02/1997 avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di Tabite Rac:hid avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con puntuali, logici e corretti argomenti giuridici dal giudice cfi merito tali da rendere le relative valutazioni di merito non censurabil! in questa sede sia nell'escludere la qualificazione del fatto ai sensi dei comma 5 dell'ad 73 TU, rivendicata dalla difesa ( si vedano le considerazioni spese alla pagina 5), sia nell'escludere le in termini di (si vedano), sia nei determ'nare la pena base e i singoli aumenti per la continuazione nonché nell'escludere le generiche e implicitamente ma non meno evidentemente, alla luce del tenore complessivo della motivazione e della genericita dell'appello sul punto, 'attenuante di cui all'art 62 n4 cp ( si vedano ie pagine 5 e 6 della decisione gravata) rilevato che all' nammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. ben.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 20