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Ordinanza — n. 46951/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because probation denial was already reviewed and citation notice location is irrelevant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46951/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Zanoni inadmissible, ruling that the cited grounds are not permitted in a final review proceeding. The first ground was rejected as baseless because the citation notice was properly served at hand, making the notification location irrelevant. The second ground regarding denied probation was dismissed because the lower court had already adequately examined and rejected these arguments with correct legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not permitted by law, specifically when a matter has already been sufficiently examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility probation denial review citation notice location manifestly unfounded grounds Court of Cassazione allegazioni insufficientemente motivate notificazione valida autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZANONI DANIELE nato a MERATE il 01/12/1967 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCEAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Daniele Zanoni avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo è manifestamente infondato ( atteso che il decteto di citazione in appello è stato notificato a mani e tanto rende indifferente il luogo della notifica stessa) mentre il secondo replica profili di censura, inerente alla denegata "probation" già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e lineari argomenti giuridici dal giudice di merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i! ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.