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Ordinanza — n. 46949/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as grounds are inadmissible for lack of legal basis in finality and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46949/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Sperduti inadmissible, ordering him to pay legal fees. Sperduti argued that the lower court improperly finalized the seized substance and set an unjust penalty, but the Court found these claims unsupported by law in a finality review. The decision rests on the principle that such arguments were already fully examined and rejected by the trial court with sufficient reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in finality proceedings are inadmissible if the grounds merely reproduce issues already adjudicated by the lower court with correct legal arguments and sufficient motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal finality proceedings sentencing review repetitive grounds legal basis requirement imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPERDUTI MARCO ( CUI 01FNQCZ ) nato a SORA il 23/11/1982 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ( letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Sperduti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo, inerente alla finalizzazione illecita ( anche solo parziale) della sostanza detenuta, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudice di merito all'esito di una puntuale e coerente lettura del materiale probatorio mentre il secondo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, appare immediatamente smentito dal tenore della sentenza impugnata che eriche in parte qua si è rivelata sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i: ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle arnrrende. Così deciso il 27 ottobre 2023