Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and sufficient lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Massimo Zampetti inadmissible, ruling that the grounds were manifestly unfounded. The court found the first ground regarding generic confiscation unsupported by the lower court's sufficient and logical reasoning, while the second ground concerning broad confiscation was superseded by the appellate court's correct qualification of the act as ablation. Consequently, the appeal was rejected, and Zampetti was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's decision is sufficiently motivated and immune from censure in this stage of proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPETTI MASSIMO nato a ROMA il 03/12/1968 avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTC:) PATERNO' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di Massimo Zampetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondati atteso che il primo afferente alla mancata concessione delle generiche è srrentito dai tenore della sentenza impugnata che appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, tale da portare la relativa valutazione al riparo da censure prospettabili in questa sede ( si veda pag. 3, dal terz'ultimo capoverso) il secondo, inerente alla disposta confisca, è superato dalla evidente correttezza in termini di confisca allargata della qualificazione ascritta, dalla Corte di appelio, alla disposta ablazione (qualificazione che emergeva già dalla sentenza di primo grado considerato l'argomentare sotteso alla stessa e che comunque non è preclusa al giudice deil'appeilo in difformità dalla diversa valutazione resa con la sentenza appeilata) oltre che dalla puntuale declinazione dei principi inerenti alla disciplina propria della detta confisca ala situazione a pwdizio ( si veda pag. 4 , da primo capoverso) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2