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Ordinanza — n. 46947/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46947/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Silvia Pugliese inadmissible. The appellant argued against the lower court's dismissal of her request for special home detention and regarding the required intent, but these points were already thoroughly examined and rejected with correct legal reasoning by the Court of Appeal of Rome. The Supreme Court ruled that the appeal's motives were merely reproductions of these already decided issues and thus not permitted in a legality proceeding, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 385, last paragraph, cod. proc. pen.; The court holds that a cassation appeal is inadmissible if its motives are merely reproductions of arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance with correct legal reasoning.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility reproductive motives legality proceeding special home detention procedural costs prova del dolo verosimiglianza dei motivi d'asilo assunzione di prove a titolo cautelare

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 385, last paragraph, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUGLIESE SILVIA nato a ROMA il 09/12/1987 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETT(:) PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvia Pugliese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e logica lettura delle emergenze processuali acquisite sia in relazione alla inapplicabilità alla specie delle disposizioni previste in materia di detenzione domiciliare speciale, sia cion rigiardo 2! dolo richiesto dalla fattispecie in contestazione, alla non applicabilità dell'art 54 cp e dell'ultimo comma dell'art 385 cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.