Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grounds were not specific to the lower court's reasoning on concurrent liability and sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Simona Marone inadmissible because the cited grounds lacked the required specificity regarding the lower court's reasoning. Marone challenged the appellate court's decision on concurrent liability, the balance between equivalence and non-prevalence of recidivism, and the dosage of the sanction, arguing these points were inadequately addressed. The court rejected these arguments as they merely reiterated issues already thoroughly examined and dismissed by the trial judge with correct legal reasoning, rendering the appeal procedurally invalid under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are not specific to the reasoning of the lower court's decision, particularly when the merits have already been adequately examined and dismissed by the judge of the case.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARONE SIMONA nato a ROMA il 12/03/1978 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Simona Marone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che ii ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto aspecifici rispetto alla motivazione spesa in relazione ai punti della decisione devoluti dall'impugnazione che, in ogni caso, con riguardo alla responsabilità concorsuale della ricorrente, al bilanciamento in termini di equivalenza e non di prevalenza delle generiche sula recidiva e in punto di dosimetria sanzionatoria, replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e coerente lettura delle emergenze acouisite di una altrettanto adeguata giustificazione delle ragioni fondanti il trattamento sanzionatcrio irrogato rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen,
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.