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Ordinanza — n. 46944/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific factual misstatement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46944/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised did not meet the strict requirements for a review on merits. The appellant contested the lower court's reasoning regarding the existence of objective and subjective elements for crimes of resistance and voluntary injury, arguing for an alternative reading of evidence. The court rejected this as it merely reinterpreted sources without identifying specific factual distortions, which is outside the scope of a legitimacy review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: An appeal on merits is inadmissible if the grounds merely propose an alternative reading of evidence without identifying specific factual distortions or logical errors in the lower court's evaluation of the case facts.

Parole chiave

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inadmissibility appeal legitimacy review factual distortion resistance crime voluntary injury motivi di cassazione recidiva nell'infrazione principio del ne bis in idem

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 363 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAVINA ANTONIO nato a ROMA il 14/10/1961 avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Antonio Gravina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con i primi due si contesta la motivazione spesa a sostegno della ritenuta sussistenza dei costituti oggettivi e soggettivi della resistenza e delle lesioni volontarie ascritte all'imputato, reati ritenuti dai giudici del merito, con doppia valutazione conforme, alla luce di una coerente e puntuale valutazione delle emergenze acquisite, non adeguatamente contrastata dal ricorso che si risolve nel mettere in gioco una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici ed effettivi travisamenti delle emergenze processuali; parimenti, il terzo motivo è manifestamente infondato quanto alle generiche denegate, risultando la sentenza anche sul punto, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione mentre è del tutto generico rispetto alla pena e agli aumenti per la continuazione, non diversamente del resto, dalla inconsistenza delle doglianze spese sul punto in appello, che si risolvevano in una mera sollecitazione alla riduzione malgrado la puntualità della valutazione resa dal primo giudice, sinteticamente ma coerentemente riproposta dalla Corte del merito rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre