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Ordinanza — n. 46943/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and incoherent regarding subjective elements of resistance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46943/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the grievances raised were generic and lacked specific arguments to support the complaints. The appellant challenged the lack of motivation and illogicality regarding the subjective element of resistance, but the court found these points incoherent with the second-instance judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals must be specific and coherent with the lower court's reasoning; generic complaints regarding the subjective element of resistance without new arguments are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal subjective element resistance crime generic grievances procedural costs Cassation review lack of motivation guida in stato di ebbrezza qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORTOLANI ROBERTO nato a ROMA il 17/11/1977 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE AIPPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Ortolani avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura prospettata, diretta a contestare l'assenza di motivazione o la manifesta illogicità della stessa in relazione al dolo e in ogni caso la violazione delle norme inerenti all'elemento soggettvo della resistenza contestata, oltre a non risultare puntualmente coerente con il devoluto in sede di appello, appare in ogni caso generica perché non rassegna ragioni utili a sostenere la doglianza, assertivamente pretermesse dai giudici del merito, ma finisce, nella sostanza, per appoggiarsi nuovamente al tema inerente allo stato di ubriachezza dell'imputato, puntualmente esaminato dalla sentenza appellata e ritenuto in alcun modo incidente su tutti i profili soggettivi attinenti al reso giudizio di responsabilità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. nen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.