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Ordinanza — n. 46942/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed because prescription interruption by appeal citation was overlooked by the court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46942/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Luigi Lorenzo Volza's appeal inadmissible for failing to account for a procedural interruption of the statute of limitations. Although Volza argued that six years had passed between the first and second instance judgments, the court noted that the appeal citation dated May 2021 had reset the limitation period. Consequently, the court ruled that the appeal was untimely under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73, comma 5, TUS: An appeal citation interrupts the statute of limitations, and an appeal filed after the limitation period has expired is inadmissible if the interruption is not raised.

Parole chiave

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statute of limitations prescription interruption appeal citation inadmissible appeal Code of Criminal Procedure commisurazione della pena per stupefacenti riduzione della pena dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, TUS
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLZA LUIGI LORENZO nato a TRIGGIANO il 22/04/1994 avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ietto il ricorso proposto nell'interesse di Luigi Lorenzo Volza avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con un unico motivo di ricorso deduce l'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo a) della rubrica, riqualificato ai sensi del comma 5 dell'art 73 TUS perché tra la sentenza di primo grado ( del 16 novembre 2015) e quella di appello ( del 15 novembre 2022) sarebbe decorso un termine superiore ai sei anni, senza tuttavia considerare che nel caso la prescrizione, dopo la prima decisione, era stata nuovamente interrotta dal decreto di citazione in appello, risalente al 7 maggio 2021 tale dunque da far decorrere nuovamente il termine in questione rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.