Italian Court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints not permitted by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Mario and Nicola Buongiorno inadmissible. The court ruled that the arguments presented were merely factual complaints, which are not permitted under the relevant procedural code, as they merely reproduced criticisms already adequately examined and dismissed by the lower court with correct legal reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay the procedural costs and a fine to the Fine Collection Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. Dem; Appeals containing only factual complaints are inadmissible as they do not constitute admissible grounds for review when the lower court has already properly examined the facts and applied correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BUONGIORNO MARIO nato a SAN SEVERO il 12/02/1957 BUONGIORNO NICOLA nato a CANOSA DI PUGLIA il 07/06/1988 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Mario Buongiorno e Nicola Buongiorno avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge sede di legittimità in quanto rassegna mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e non manifestamente incong -ua lettura del materiale probatorio resa, del resto, senza avvalersi di emergenze non utilizzabili vedi pag. 6 quanto alla ritenuta irrilevanza, ai fini della decisione, delle dichiarazioni riportate e non sottoscritte nel verbale di arresto) ;levato che aTinammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc.
Dem
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorse condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023