Criminal appeal dismissed as inadmissible for repeating merits arguments already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the joint appeals by Tomasco Matteo and Tomasco Roberto inadmissible. The appellants challenged a Salerno Court of Appeal judgment regarding a resistance charge under Article 337 of the Penal Code. The court ruled that the appeal's arguments merely repeated those already examined and rejected by the trial judge, violating the principle of admissibility in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 337 cp.; Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without presenting new grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TOMASCO MATTEO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 13/08/1986 TOMASCO ROBERTO nato a VALLO DELLA LUCANIA il 01/06/1992 avverso la sentenza del 11/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Matteo Tomasco e Roberto Tomasco avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito all'esito di una puntuale e coerente lettura delle emergenze acquisite avuto riguardo alla configurabilità della resistenza ex art 337 cp ascritta ai ricorrenti e in particolare alle ragioni per le quali l'atto c_i'ufficio, intrapreso dai soggetti qualificati e ostacolato dalla condotta dei due imputati, non venne portato a compimento rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
D!chlara inammisslbili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.