Sentenza — n. 46780/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Di Micco Antonio per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in relazione al fallimento della società Cavitex srl, dichiarato il 7 aprile 2009. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, eccependo la nullità della sentenza per nullità della notifica al difensore della citazione in appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 46780/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è maturato in data 25 dicembre 2021, tenuto conto di 79 giorni di sospensione (dal 5 maggio 2015 al 23 luglio 2015 per rinvio su richiesta delle parti).
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MICCO ANTONIO nato a AFRAGOLA il 09/05/1950 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Di Micco Antonio per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti in relazione al fallimento della società Cavitex srl, dichiarato il 7 aprile 2009.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, eccependo la nullità della sentenza per nullità della notifica al difensore della citazione in appello.
3. Il motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che il termine di prescrizione del reato è maturato in data 25 dicembre 2021, tenuto conto di 79 giorni di sospensione (dal 5 maggio 2015 al 23 luglio 2015 per rinvio su richiesta delle parti).
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il