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Ordinanza — n. 46779/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise penalty calculation error in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46779/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the alleged error in sentencing calculation was not raised during the appellate proceedings. The appellant argued that the court incorrectly balanced generic mitigating factors against an aggravating circumstance, claiming this resulted in an illegal penalty. The court rejected this claim, ruling that such errors must be explicitly denounced in the appeal to be considered in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: An error in sentencing calculation based on the classification of an aggravating circumstance as an autonomous offense, rather than a circumstance, constitutes a defect of admissibility if not raised in the appeal.

Parole chiave

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inadmissible appeal first instance error sentencing calculation autonomous offense appellate procedure documenti d'identità documento di viaggio uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini
Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLAGAREN MICHELE nato a PINEROLO il 12/01/1986 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Dellagaren Michele ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni uno e mesi quattro per il delitto di cui all'ad. 497 bis, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce l'illegalità della pena, è manifestamente infondato in quanto: - il ricorrente sostiene, condivisibilmente, che l'ipotesi di cui al secondo comma dell'ad. 497 bis cod. pen.

è fattispecie autonoma di reato e non circostanza aggrava nte; - in forza di ciò deduce l'erroneità del calcolo della pena effettuato bilanciando, in termini di equivalenza, le attenuanti generiche con l'aggravante erroneamente ritenuta; - si tratta di un errore, però, non denunciato con i motivi di appello e che non può essere dedotto per la prima volta con il ricorso in cassazione; - invero si vede in una ipotesi non di pena illegale, che ricorre solo quando la pena inflitta eccede i valori, espressi sia qualitativamente (genere e specie), che quantitativamente (minimo e massimo) assegnati dal legislatore al tipo astratto nel quale viene sussunto il fatto storico reato) ma solo di una pena "illegittima" (cfr.

Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de