Sentenza — n. 46774/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Metallo Pasquale per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti nella qualità di amministratore della GRD srl, società dichiarata fallita in data 8 giugno 2010.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 46774/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando sospensioni, in data 8 dicembre 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione dei reati.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: METALLO PASQUALE nato a SAN FELE il 21/04/1952 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Metallo Pasquale per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti nella qualità di amministratore della GRD srl, società dichiarata fallita in data 8 giugno 2010.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso sulla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.
3. Il motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando sospensioni, in data 8 dicembre 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione dei reati.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il