Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 46774/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46774/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Metallo Pasquale per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti nella qualità di amministratore della GRD srl, società dichiarata fallita in data 8 giugno 2010.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Sentenza — n. 46774/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando sospensioni, in data 8 dicembre 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione dei reati.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie cattiva gestione reato economico falsificazione di monete truffa in materia di credito
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: METALLO PASQUALE nato a SAN FELE il 21/04/1952 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Metallo Pasquale per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascritti nella qualità di amministratore della GRD srl, società dichiarata fallita in data 8 giugno 2010.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso sulla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.

3. Il motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, non risultando sospensioni, in data 8 dicembre 2022 è decorso il termine massimo di prescrizione dei reati.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il