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Sentenza — n. 46772/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46772/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Cottino Paolo Giuseppe per il reato ex artt. 216, ultimo comma, 219, comma 2, n. 1, L.F., commesso il 15 ottobre 2008. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso sulla sussistenza del delitto;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46772/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 15 aprile 2021 è decorso del termine di prescrizione del reato.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta messa in circolazione di monete false momento del reato reato economico perseguimento penale per truffa indagine su reati finanziari
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COTTINO PAOLO GIUSEPPE nato a TORINO il 06/05/1941 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Cottino Paolo Giuseppe per il reato ex artt. 216, ultimo comma, 219, comma 2, n. 1, L.F., commesso il 15 ottobre 2008.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo di ricorso sulla sussistenza del delitto;

3. Il motivo non è manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 15 aprile 2021 è decorso del termine di prescrizione del reato.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 08