Ordinanza — n. 46771/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEIVILLER ALBERTO nato a TORINO il 26/02/1976 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Neiviller Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 483, comma 1, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è privo di specificità, perché si esaurisce in mere affermazioni generiche e astratte senza alcun reale riferimento al caso concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46771/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 483, comma 1, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è privo di specificità, perché si esaurisce in mere affermazioni generiche e astratte senza alcun reale riferimento al caso concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEIVILLER ALBERTO nato a TORINO il 26/02/1976 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Neiviller Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 483, comma 1, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è privo di specificità, perché si esaurisce in mere affermazioni generiche e astratte senza alcun reale riferimento al caso concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/