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Ordinanza — n. 46771/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46771/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46771/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEIVILLER ALBERTO nato a TORINO il 26/02/1976 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Neiviller Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 483, comma 1, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è privo di specificità, perché si esaurisce in mere affermazioni generiche e astratte senza alcun reale riferimento al caso concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 46771/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 483, comma 1, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è privo di specificità, perché si esaurisce in mere affermazioni generiche e astratte senza alcun reale riferimento al caso concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio fittizio uso di false generalità residenza abituale residente straniero alibi

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEIVILLER ALBERTO nato a TORINO il 26/02/1976 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Neiviller Alberto ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato ex art. 483, comma 1, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamenta l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen., è privo di specificità, perché si esaurisce in mere affermazioni generiche e astratte senza alcun reale riferimento al caso concreto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/