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Ordinanza — n. 46769/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation dismisses appeal against bankruptcy fraud conviction due to lack of procedural nullity grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to dismiss the simple bankruptcy charge due to prescription while maintaining the fraud conviction. The appellant argued for procedural defects regarding the correlation between the indictment and the verdict, but the court found these claims infounded by the specific evidence of asset diversion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. c, cod. proc. pen.; Art. 522 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot examine the substantive correctness of a lower court's reasoning on procedural nullity if the defect was not properly raised or if the decision's presuppositions are not independently challenged.

Parole chiave

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procedural nullity bankruptcy fraud prescription period indictment correlation Cassation inadmissibility procedural defect asset diversion bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. c, cod. proc. pen.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art.
Art. 522 cod. proc. pen.
pen., l'inosservanza dell'art. 522 cod.
art. 522 cod. proc. pen
pen., l'inosservanza dell'art. 522 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni
Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri
pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOLAR° ROSANGELA nato a TORINO il 01/06/1967 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Solaro Rosangela ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere per il reato di bancarotta semplice, in quanto estinto per intervenuta prescrizione, contestualmente confermando la condanna della prevenuta per la bancarotta fraudolenta patrimoniale, con conseguente rideterminazione della pena;

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia, ai sensi dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 522 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza, è manifestamente infondato, dato che: - all'imputata si contestava, tra l'altro, la distrazione della somma di euro 72.500,00 quale importo ricavato dalla cessione dell'azienda; - l'imputata è stata condannata proprio per tale condotta (si vedano pag. 8 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello); Considerato che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione sulla eccezione di nullità ex art. 522 cod. proc. pen. già sollevata in sede di appello, è inammissibile poiché il vizio argomentativo sull'error in procedendo non è deducibile, poiché, qualora sia sottoposta allo scrutinio della Corte di cassazione la correttezza di una decisione in rito, la Corte stessa è giudice dei presupposti della decisione, sui quali esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla (Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così