Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal lodged by Luca Caruso inadmissible and ordered him to pay court costs. Caruso challenged a second-instance conviction for theft, arguing the lower court failed to recognize a prior acquittal and incorrectly applied the statutory minimum sentence. The court rejected these claims because the appeal lacked the specific procedural vices required by law and relied on abstract assertions rather than concrete violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 612, cod. pen.; An appeal is inadmissible if it fails to specify the exact procedural defect under the relevant article and relies on abstract assertions rather than concrete violations of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO LUCA nato a TERMINI IMERESE il 02/11/1988 avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Caruso Luca ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — che deduce "violazione e impugnazione della sentenza in ordine al punto specifico del mancato riconoscimento di una pronuncia di assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste" è inammissibile sotto vari concorrenti profili: non indica quale, tra i vizi tipizzati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., si intenda denunciare; si esaurisce in affermazioni astratte non sempre pertinenti al caso di specie (la decisione di primo grado è stata resa da un Tribunale non dal giudice di pace, cfr. rimo rigo seconda pagina del ricorso); conclude prospettando una inammissibile rilettura del quadro probatorio;
Considerato che il secondo motivo di ricorso — che deduce "violazione e impugnazione della sentenza in relazione al mancato riconoscimento del minimo edittale della pena — condivide con il precedente motivo la prima ragione di inammissibilità, inoltre è inammissibile dato che, come osserva la Corte (pag.
4) senza sollevare pertinenti censure da parte del ricorrente, era già inammissibile, per difetto di specificità, l'omologo motivo di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così de