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Ordinanza — n. 46767/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specific criticism of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46767/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Rutigliano Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Rutigliano argued that the appellate court misinterpreted evidence and illogically reconstructed facts regarding his conduct, but the Court found these grounds merely repetitive of issues already properly addressed by the trial judge. Consequently, the Court ruled that the appeal failed to provide the specific legal criticism required by law for admissibility in the jurisdictional phase.

Regesto Legislator

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Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it merely reproduces grounds already examined by the court of first instance without offering specific, distinct legal criticism of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific criticism requirement jurisdictional phase repetitive grounds appellate review limits grave intralcio alla circolazione reati violenti violenza domestica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, co. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, co. 1, lett. c) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUTIGLIANO DOMENICO nato a LAMEZIA TERME il 22/07/1988 avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Rutigliano Domenico ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 56 e 610, cod. pen.; Ritenuto che i due motivi di ricorso, che lamentano il travisamento della prova e l'illogicità della motivazione in ordine alla ricostruzione della dinamica e alla valorizzazione di alcuni elementi fattuali e soggettivi e sull'inoffensività della condotta, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pagg. 2 e 3 ) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza di condanna;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta della parte civile di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così decis