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Ordinanza — n. 46759/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46759/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46759/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE SALVATORE nato a NAPOLI il 31/12/1982 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Biase Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art.497 bis e 477-482 cod. pen., così diversamente qualificate le condotte in origine contestate ai sensi dell'art. 495 cod. pen; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'artt. 131-bis cod. pen., viene dedotto per la prima volta in sede di legittimità e si risolve in mere asserzioni astratte senza alcun confronto con i contenuti della sentenza impugnata che, comunque, giudicano la condotta di estrema pericolosità e apprezzano in termini di particolare allarme la precedente condanna per i reati di rapina e sequestro di persona;

Regesto Legislator

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artt. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 46759/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce "il travisamento del fatto" (i documenti falsi sarebbero stati consegnati al gestore TIM per acquistare non una nuova scheda telefonica ma un nuovo telefono) ai fini del diniego delle attenuanti generiche, esula dal novero dei vizi deducibili che contemplano il c.d. "travisamento della prova", si appunta, inoltre, su una circostanza irrilevante e, infine, non tiene conto che le attenuanti generiche sono state negate anche in ragione del "grave precedente" (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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esibizione dei documenti d'identità falsità in documenti uso di false generalità falsificazione di monete credibilità dell'identità documenti validi

Disposizioni normative citate

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artt. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BIASE SALVATORE nato a NAPOLI il 31/12/1982 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Biase Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art.497 bis e 477-482 cod. pen., così diversamente qualificate le condotte in origine contestate ai sensi dell'art. 495 cod. pen; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento dell'artt. 131-bis cod. pen., viene dedotto per la prima volta in sede di legittimità e si risolve in mere asserzioni astratte senza alcun confronto con i contenuti della sentenza impugnata che, comunque, giudicano la condotta di estrema pericolosità e apprezzano in termini di particolare allarme la precedente condanna per i reati di rapina e sequestro di persona;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che eccepisce "il travisamento del fatto" (i documenti falsi sarebbero stati consegnati al gestore TIM per acquistare non una nuova scheda telefonica ma un nuovo telefono) ai fini del diniego delle attenuanti generiche, esula dal novero dei vizi deducibili che contemplano il c.d. "travisamento della prova", si appunta, inoltre, su una circostanza irrilevante e, infine, non tiene conto che le attenuanti generiche sono state negate anche in ragione del "grave precedente" (pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso