Ordinanza — n. 46755/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONETALLI GIOVANNA nato a BREMBATE il 09/05/1965 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Bonetalli Giovanna ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (consisto nella distrazione di 229.000,00 euro di immobilizzazioni materiali), a lei ascritto nella veste di amministratore della PEGASO srl dichiarata fallita il 16 aprile 2014;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46755/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONETALLI GIOVANNA nato a BREMBATE il 09/05/1965 avverso la sentenza del 23/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Bonetalli Giovanna ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale (consisto nella distrazione di 229.000,00 euro di immobilizzazioni materiali), a lei ascritto nella veste di amministratore della PEGASO srl dichiarata fallita il 16 aprile 2014;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia vizio della motivazione, in punto di prova della destinazione delle risorse e di responsabilità dell'imputata, si risolve in generiche doglianze di fatto, prive del requisito di autosufficienza, e meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 3 e 4 sulla assenza di prova dell'impiego e sulla non pertinenza oggettiva e cronologica della documentazione prodotta dalla difesa; pag. 4 sulla riconducibilità del fatto distrattivo anche all'imputata);
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i