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Sentenza — n. 46754/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 46754/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 46754/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Bettoni Flavio, Bettoni Ivano e Cassioli Alessandro per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione loro ascritto in relazione al fallimento della società Selca spa dichiarato il 14 giugno 2010.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 46754/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi non sono manifestamente infondati. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, avendo il Tribunale escluso le aggravanti ad effetto speciale oggetto di originaria contestazione, il termine di prescrizione del reato è maturato in data 14 dicembre 2022, non risultando sospensioni.

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta lotta contro la frode abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di prestazioni danno patrimoniale procurato con astuzia irregolarità finanziarie
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BETTONI FLAVIO nato a DARFO BOARIO TERME il 01/10/1952 BETTONI IVANO nato a DARFO BOARIO TERME il 16/07/1959 CASSIOLI ALESSANDRO nato a PISA il 13/09/1960 avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Bettoni Flavio, Bettoni Ivano e Cassioli Alessandro per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione loro ascritto in relazione al fallimento della società Selca spa dichiarato il 14 giugno 2010.

2. Avverso la sentenza ricorrono i predetti imputati, tramite i rispettivi difensori, proponendo plurimi motivi attinenti vuoi alla violazione di legge processuale vuoi a vizi di motivazione in punto di sussistenza del reato. I difensori degli imputati hanno trasmesso memorie a sostegno dei motivi di ricorso.

3. I motivi non sono manifestamente infondati. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, avendo il Tribunale escluso le aggravanti ad effetto speciale oggetto di originaria contestazione, il termine di prescrizione del reato è maturato in data 14 dicembre 2022, non risultando sospensioni.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deci