Ordinanza — n. 46752/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GATI ELIA SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 17/03/1990 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Gati Elia Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta conoscenza da parte dell'imputato della falsità dei certificati Cites in contestazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che non è incorso in lacuna contraddizione (pag. 4);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 46752/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GATI ELIA SALVATORE nato a CALTANISSETTA il 17/03/1990 avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Gati Elia Salvatore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489 cod. pen; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in punto di ritenuta conoscenza da parte dell'imputato della falsità dei certificati Cites in contestazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che non è incorso in lacuna contraddizione (pag. 4);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pag. 5); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i