Criminal appeal dismissed for habitual recidivism under Art. 131-bis Code Penal due to prior convictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Mesoraca inadmissible regarding a conviction for theft. The appellant argued that the new sentencing limits in D.Lgs. 150/2022 should apply, but the court found his request infounded because he already had two prior convictions for theft. Consequently, the court ruled that the statutory requirement for habitual recidivism under Article 131-bis of the Penal Code was met, precluding the requested exclusion of liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis, comma 4, cod. pen.; The court established that a request for exclusion of liability based on habitual recidivism is inadmissible when the applicant has prior convictions of the same kind, even if merely listed without detailed illustration in the appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MESORACA ANTONIO nato a CROTONE il 23/09/1976 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mesoraca Antonio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per il rato di cui all'art.495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che invoca l'applicabilità dell'art. 131- bis cod. pen alla luce dei nuovi limiti edittali stabiliti dal d.
Igs. n. 150 del 2022, è manifestamente infondato poiché, come emerge dalla sentenza impugnata, l'imputato risulta gravato da due precedenti condanne per il reato di cui all'art.495 cod. pen. il che osta al riconoscimento della richiesta causa di esclusione della punibilità integrando il presupposto della abitualità ex art. 131-bis, comma quarto, cod. pen. (sub specie della commissione di "più reati della stessa indole") meramente enunciati ma non illustrati in ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/1