Italian Court dismisses appeal against counterfeit foreign driver's license conviction for factual complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued the document was false and questioned the crime's configuration, but the court rejected these as mere factual grievances unsuitable for review. Consequently, the conviction for counterfeiting a Senegalese driver's license was upheld based on established precedent.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 477, 482 c.p.; Art. 135, 136 c. str.: Factual complaints regarding the authenticity of a foreign driver's license are inadmissible in a legality appeal, and counterfeiting such a document constitutes a crime regardless of its validity for domestic vehicle operation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOUF ALY nato il 14/09/1981 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Diouf Aly ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per aver contraffatto una patente di guida apparentemente rilasciata dalla Repubblica del Senegal; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si appunta sulla prova della falsità del documento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta configurabilità del reato di falso, è manifestamente infondato, in quanto smentito dai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la contraffazione non grossolana della patente di guida rilasciata da uno Stato estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo integra il reato di cui agli artt.477 e 482 cod. pen. anche quando non ricorrano le condizioni di validità del documento ai fini della conduzione di un veicolo nel territorio nazionale, come fissate dagli artt. 135 e 136 cod. strada (Sez.
U n. 12064 del 24/11/2022, dep. 2023, Ed Daoudy Hassan, Rv. 284210); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i