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Ordinanza — n. 46748/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere repetition of already rejected arguments regarding recidivism recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46748/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's recognition of recidivism, arguing against the application of specific criminal code articles. The court rejected this claim as a mere reproduction of arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: An appeal that merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance is inadmissible as lacking novelty.

Parole chiave

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recidivism recognition inadmissible appeal repetition of arguments Cassation procedure procedural economy reati contro la pubblica autorità minaccia all'ordine pubblico perturbamento di pubblici servizi

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LECCARDI ZAGO LUCA nato a GARDONE VAL TROMPIA 11 13/11/1994 avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Leccardi Zago Luca ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'artt. 612, 582, 585, in relazione all'art. 576, commi 1 e 5 bis, e 340, cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11