Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds lacking concrete elements under Italian criminal procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Claudio Viola inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Viola challenged the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances ex officio, arguing the lower courts failed to provide concrete justification. The court rejected this because the appeal lacked specific factual elements and because the appellate court had already addressed the issue, making the omission of ex officio powers non-justiciable at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 597 comma 5 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it relies on generic grounds without concrete elements justifying the exercise of ex officio powers, as the appellate court's response suffices to resolve the issue.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA CLAUDIO nato a ROMA il 13/08/1954 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Viola Claudio ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di bancarotta impropria da operazioni dolose (artt. 223, comma primo e comma secondo, n. 2, legge fall) in relazione al fallimento della Ageco srl, dichiarato in data 11 maggio 2016;
Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che contesta il diniego delle attenuanti generiche che il giudice di appello avrebbe potuto riconoscere di ufficio ex art. 597 comma 5, cod. proc. pen. anche in presenza di un motivo inammissibile - non riesce ad accedere al perimetro del giudizio di legittimità in quanto: il motivo di appello come quello del ricorso è generico per la mancata indicazione di elementi concreti, in tesi pretermessi dai giudici di merito, idonei a giustificare la concessione del beneficio richiesto; la Corte di appello ha comunque fornito una risposta sul punto richiamando la sentenza di primo grado; la mancata attivazione dei poteri officiosi di cui all'art. 597 comma 5, cod. proc. pen. non può formare oggetto di doglianza con il ricorso per cassazione (arg. da Sez.
U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis