Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments and lack of concrete facts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Andrea Sainas inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Sainas challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 99, 582, and 583 of the Penal Code, arguing against the contradiction in the lower court's reasoning and the false application of substitute penalty laws. The court rejected these claims because the first argument amounted to mere factual complaints rather than legal objections, while the second was deemed intrinsically generic for failing to specify which concrete elements were allegedly omitted.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals to the Court of Cassation must be admissible and specific; generic complaints regarding factual contradictions or vague allegations of false application of law without concrete identification of omitted elements render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAINAS ANDREA nato a CAGLIARI il 17/11/1988 avverso la sentenza del 13/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Sainas Andrea ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.99, 582 cpv. e 583, nn. 1 e 2, cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione in relazione agli atti del processo, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché, al di là della sua enunciazione, si risolve in mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna;
Considerato che il secondo motivo, che lamenta la falsa applicazione degli artt. 58 e 59 L. 689/1981, è intrinsecamente generico poiché non indica, quali elementi concreti, in tesi pretermessi avrebbero dovuto giustificare l'applicazione delle pene sostitutive invocate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il