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Ordinanza — n. 46739/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and merit-based discretion on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46739/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Colleli inadmissible, rejecting arguments regarding the application of Article 133 of the Penal Code and excessive sentencing. The court found the grounds merely repetitive of previously rejected criticisms and noted that sentencing falls within the trial judge's discretion, which was adequately exercised here. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 612, 635, 582, 583 cod. pen.: An appeal lacking specific arguments regarding the merits is inadmissible when the sentencing discretion of the trial judge has been properly exercised and the grounds are merely repetitive of prior disapproved criticisms.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity sentencing discretion repetitive arguments procedural costs minaccia lesioni personali azione di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 612, commi 1 e 2 cod. pen.
Art. 635 cod. pen.
Art. 582, commi 1 e 2 cod. pen.
Art. 583, n. 1 cod. pen.
artt. 133 cod. pen
pen.; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che vedono, il primo sull'erronea applicazione dell'artt. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo
Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLLELI MARCO nato a VENEZIA il 27/07/1970 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Colleli Marco ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 81, comma 1, 612, commi 1 e 2, 635, 582, commi 1 e 2 e 583, n. 1, cod. pen.; Ritenuto che i due motivi di ricorso — che vedono, il primo sull'erronea applicazione dell'artt. 133 cod. pen. e il secondo sull'eccessività della pena inflitta anche a titolo di aumento per la continuazione — sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 4 sentenza impugnata) ed inoltre sono manifestamente infondati poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; Ritenuto, infine, che non possa essere accolta la richiesta delle parti civili di condanna del ricorrente alla rifusione delle spese in proprio favore, perché il contenuto della memoria a firma del difensore non ha apportato alcuno specifico contributo alla decisione, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (cfr. Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716 e Sez U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino) peraltro attinenti, unicamente, al profilo della entità della pena.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così d