Ordinanza — n. 46647/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERULLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/03/1960 MOTTOLA ANNA MARIA nato a AVERSA il 07/04/1962 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 24884/23 Cerullo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità degli imputati, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulata in modo del tutto generico, limitandosi a mere enunciazioni e non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 372 cod. pen; Ordinanza — n. 46647/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 24884/23 Cerullo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità degli imputati, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulata in modo del tutto generico, limitandosi a mere enunciazioni e non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CERULLO GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/03/1960 MOTTOLA ANNA MARIA nato a AVERSA il 07/04/1962 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 24884/23 Cerullo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso, relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità degli imputati, non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulata in modo del tutto generico, limitandosi a mere enunciazioni e non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/