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Ordinanza — n. 46646/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46646/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46646/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANONI ROLANDO nato a DESIO il 25/10/1968 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 24879/23 STEFANONI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 316- ter cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto all'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata disapplicazione della recidiva qualificata e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che lo stesso è, oltre che formulato in termini generici, manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza della medesima evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, appariva sintomatica di persistente pericolosità e pertanto ha sviluppato una valutazione affatto superficiale incentrata sugli aspetti inerenti la capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. che regolano l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo su grado di colpevolezza e capacità a delinquere, ritenuta ragionevolmente più elevata per il ricorrente (pag. 1-2);

Regesto Legislator

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art. 316- ter cod. pen; Ordinanza — n. 46646/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 24879/23 STEFANONI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 316- ter cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto all'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata disapplicazione della recidiva qualificata e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che lo stesso è, oltre che formulato in termini generici, manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza della medesima evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, appariva sintomatica di persistente pericolosità e pertanto ha sviluppato una valutazione affatto superficiale incentrata sugli aspetti inerenti la capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. che regolano l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo su grado di colpevolezza e capacità a delinquere, ritenuta ragionevolmente più elevata per il ricorrente (pag. 1-2);

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione restituzione dei sussidi statali pena pecuniaria non riscuotibile criminalità persistente riscossione di prestazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 316- ter cod. pen
24879/23 STEFANONI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 316- ter cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANONI ROLANDO nato a DESIO il 25/10/1968 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 24879/23 STEFANONI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 316- ter cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto all'unico motivo di ricorso con cui si contesta la mancata disapplicazione della recidiva qualificata e di conseguenza l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che lo stesso è, oltre che formulato in termini generici, manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha motivato la ritenuta sussistenza della medesima evidenziando che la reiterazione di condotte illecite ascritte all'imputato, considerando anche la natura del reato ascrittogli, appariva sintomatica di persistente pericolosità e pertanto ha sviluppato una valutazione affatto superficiale incentrata sugli aspetti inerenti la capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. che regolano l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo su grado di colpevolezza e capacità a delinquere, ritenuta ragionevolmente più elevata per il ricorrente (pag. 1-2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso