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Ordinanza — n. 46645/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as late due to strict deadline calculations and Sunday extension rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46645/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to meet the statutory deadline for challenging the first-instance judgment. Although the initial sentence was issued on March 8, 2021, with a 90-day filing period expiring on a Sunday, the law extended the deadline to the following Monday, June 7, 2021. The appellant filed the appeal on July 28, 2021, well after the 45-day window expired, leaving no legal basis for notification or review.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 548, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory period, calculated with strict adherence to Sunday extensions, is inadmissible and cannot be cured by the appellant.

Parole chiave

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criminal appeal deadline Sunday extension rule inadmissible appeal statutory time limit Cassation procedure deposito tardivo inosservanza del termine termine di comunicazione

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
24803/23 Cardillo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod.
Art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
24803/23 Cardillo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 14/09/1991 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; , n. 24803/23 Cardillo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla pretesa erroneità del rilievo di tardività dell'appello effettuato dalla Corte territoriale è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza reca lo scrupoloso computo dei termini da cui si evince la tardività della proposta impugnazione; che, infatti, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 8 marzo 2021 con termine di 90 giorni per il deposito, rigorosamente rispettato, dal momento che il termine scadeva il 6 giugno 2021, cadente di domenica e quindi prorogato ex lege al successivo 7 giugno 2021, giorno in cui la sentenza è stata effettivamente depositata; che pertanto, non avendo l'appellante alcun diritto alla notifica ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., il termine di giorni 45 scadeva il 22 luglio 2021 e che l'atto di impugnazione è stato depositato il 28 luglio 2021;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso