Cassation court dismisses appeal as late due to strict deadline calculations and Sunday extension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellant failed to meet the statutory deadline for challenging the first-instance judgment. Although the initial sentence was issued on March 8, 2021, with a 90-day filing period expiring on a Sunday, the law extended the deadline to the following Monday, June 7, 2021. The appellant filed the appeal on July 28, 2021, well after the 45-day window expired, leaving no legal basis for notification or review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 548, comma 2, cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory period, calculated with strict adherence to Sunday extensions, is inadmissible and cannot be cured by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARDILLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 14/09/1991 avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; , n. 24803/23 Cardillo OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla pretesa erroneità del rilievo di tardività dell'appello effettuato dalla Corte territoriale è manifestamente infondato, dal momento che la sentenza reca lo scrupoloso computo dei termini da cui si evince la tardività della proposta impugnazione; che, infatti, la sentenza di primo grado è stata emessa in data 8 marzo 2021 con termine di 90 giorni per il deposito, rigorosamente rispettato, dal momento che il termine scadeva il 6 giugno 2021, cadente di domenica e quindi prorogato ex lege al successivo 7 giugno 2021, giorno in cui la sentenza è stata effettivamente depositata; che pertanto, non avendo l'appellante alcun diritto alla notifica ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen., il termine di giorni 45 scadeva il 22 luglio 2021 e che l'atto di impugnazione è stato depositato il 28 luglio 2021;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso