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Ordinanza — n. 46644/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46644/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SDIRA ELYES nato il 02/05/1985 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 24785/23 Ben Sdira OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e l'assenza di dubbi circa l'individuazione dell'imputato (v. pag. 7);

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 46644/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che lo stesso è manifestamente infondato perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena sanzioni penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali errore nella commisurazione della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
24785/23 Ben Sdira OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN SDIRA ELYES nato il 02/05/1985 avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 24785/23 Ben Sdira OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e l'assenza di dubbi circa l'individuazione dell'imputato (v. pag. 7);

Ritenuto, quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio, che lo stesso è manifestamente infondato perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il