Ordinanza — n. 46643/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE GIORGIO nato a TRENTOLA DUCENTA il 05/08/1956 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 24668/23 CECERE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, relativo al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato dal momento che la pronuncia impugnata aveva ad oggetto unicamente la rideterminazione della pena in seguito ad annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione, che aveva già dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 46643/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, è generico e aspecifico poiché la lettura della sentenza impugnata dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECERE GIORGIO nato a TRENTOLA DUCENTA il 05/08/1956 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 24668/23 CECERE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, relativo al mancato rilievo dell'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato dal momento che la pronuncia impugnata aveva ad oggetto unicamente la rideterminazione della pena in seguito ad annullamento con rinvio da parte di questa Corte di cassazione, che aveva già dichiarato irrevocabile l'accertamento di responsabilità;
Ritenuto che il secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, è generico e aspecifico poiché la lettura della sentenza impugnata dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso i