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Ordinanza — n. 46640/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper addition of substantive liability grounds in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46640/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought to add new arguments regarding criminal liability that were not raised in the original appeal, which focused solely on legal qualification. The court ruled that such substantive issues must be properly devolved to the appellate court and cannot be introduced at the cassation stage.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Appeals for cassation are inadmissible when they introduce new substantive grounds of liability not previously raised in the appeal, as these issues require proper devolution to the appellate court for examination.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds of liability improper devolution to appeal substantive criminal liability procedural requirements cassation motivi di cassazione scemata imputabilità revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
24176/23 Della Fazia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLA FAZIA GIUSEPPE nato a SAN SEVERO il 10/07/1991 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 24176/23 Della Fazia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 9 settembre 2023; Ritenuto che i primi due motivi dedotti nel ricorso (e ribaditi con la citata memoria), relativi alla inammissibilità dei "motivi aggiunti" come dichiarata dalla Corte territoriale, sono manifestamente infondati avendo i Giudici di appello precisato che la questione relativa all'affermazione di responsabilità non era stata posta con l'appello originario che riguardava esclusivamente la qualificazione giuridica dei fatti e il trattamento sanzionatorio, come chiaramente evincibile dall'atto impugnatorio;

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, pure riproposto con la memoria citata, è di conseguenza manifestamente infondato, avendo ad oggetto doglianze in tema di responsabilità che non erano state oggetto di corretta devoluzione in appello; Ritenuto, infine, che le doglianze contenute nel quarto motivo ricorso per cassazione e ribadite nella memoria citata, che denunziano la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice, oltre che formulate in termini generici, non sono consentite in sede di legittimità, trattandosi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pag. 1, ove si rappresenta la disponibilità di 618 dosi medie di sostanza stupefacente);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d