Cassation appeal dismissed for generic admissibility defect regarding statutory exemption from criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a formal defect in the grounds of complaint. The appellant argued that the lower court failed to recognize the statutory exemption from criminal liability under Article 131-bis of the Penal Code, but the appellate judgment had already noted the generic nature of these complaints. The court ruled that such vague arguments do not meet the legal requirements for admissibility in a cassation proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds of complaint are formulated in a generic manner without specifying the legal reasons or factual data supporting the criticism, as required by law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIOP MODOU nato il 29/06/1956 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 9T n. 24172/23 Diop OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo all'asserto vizio di motivazione in materia di responsabilità e di mancato riconoscimento della causa di punibilità ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura, come del resto era l'atto di appello, in merito al quale la Corte territoriale aveva rimarcato la genericità delle doglianze ;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2