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Ordinanza — n. 46636/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against acquittal for drug possession, citing lack of personal use evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General appealed an acquittal for drug possession, arguing insufficient evidence regarding personal use of the substance. The court rejected this ground as inadmissible because it had already been thoroughly examined and dismissed by the lower appellate court with correct legal reasoning. Consequently, the cassation appeal was declared inadmissible for violating procedural rules on the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Supreme Court cannot examine substantive issues regarding the sufficiency of evidence for personal use of drugs if such issues were already adequately reviewed and dismissed by the territorial court with correct legal arguments.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility drug possession personal use scope of cassation review acquittal procedural error evidence insufficiency standard detenzione di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
CORAPI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso del P.G.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZAROnel procedimento a carico di: CORAPI GIUSEPPE nato a MILANO il 09/06/1993 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; 9be N. 23968/23 P.G. VS. CORAPI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (assoluzione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Catanzaro, nonché la requisitoria depositata dal P.G. presso la Corte di cassazione con cui si ribadiscono le censure svolte;

Ritenuto che il Procuratore generale di Catanzaro ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale (motivi ribaditi nella citata requisitoria del P.G. presso la Corte di cassazione) e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche, là dove si da conto dell'insufficienza degli elementi per affermare l'eterodestinazione del modesto quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (cfr. pag. 2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso