Cassation appeal dismissed as inadmissible due to manifestly unfounded grounds and improper review of territorial court decisions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Letizia Decimo inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant challenged a Milan Court of Appeal conviction for a crime under Article 73 of the 1990 Decree, arguing violations of law and evidentiary errors. The court rejected these claims as manifestly unfounded, noting the lower court's reasoning was linear and consistent with established case law, and deemed the fourth ground an improper attempt to re-evaluate facts already thoroughly examined.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, comma 1, n. 1; Art. 366, comma 1, n. 2 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when grounds are manifestly unfounded or when they improperly seek to re-examine facts and evidence already adequately assessed by the territorial court with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LETIZIA DECIMO nato a NASO il 26/11/1959 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23949/23 LETIZIA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le prime tre doglianze contenute nel ricorso per cassazione (attinenti alla violazione di legge e al vizio di motivazione in merito alla responsabilità per il reato contestato e alla relativa valutazione delle prove) sono manifestamente infondate, in quanto vedenti sul fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni lineari da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto che il quarto motivo è relativo alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice e che detta censura non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di un profilo già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (v. pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec