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Ordinanza — n. 46633/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing for lack of legal qualification grounds and factual specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46633/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by La Marca and Mullaraj inadmissible regarding their respective legal and factual grievances. La Marca's challenge to the legal qualification was rejected because the parties had already agreed on the specific penalty in the settlement, precluding changes to the charge. Mullaraj's appeal was dismissed for lacking specificity in her arguments regarding mitigating factors and the balance of aggravating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 73 DPR 309/1990: Appeals challenging the legal qualification of facts in a settled case are inadmissible as the parties have already indicated the penalty to the judge, while appeals lacking specific exposure of the criteria used by the trial court are rejected as mere complaints.

Parole chiave

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legal qualification appeal penalty settlement agreement inadmissible appeal specificity of arguments mitigating circumstances balance Cassa delle ammende procedural admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
per Mullaraj); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto, quanto al ricorso proposto da La Marca, che la censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
23893/23 LA MARCA + OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per La Marca e 73, comma 4, I.
art. 599-bis cod. proc. pen
per Mullaraj); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto, quanto al ricorso proposto da La Marca, che la censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA MARCA BRUNO nato a NAPOLI il 09/07/1978 MULLARAJ JONA nato il 05/05/1985 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23893/23 LA MARCA + OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per La Marca e 73, comma 4, I. cit. per Mullaraj); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto, quanto al ricorso proposto da La Marca, che la censura relativa alla qualificazione giuridica del fatto esula dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare, e non essendo contemplato dall'accordo il mutamento della qualificazione giuridica;

Ritenuto, quanto alle censure proposte con il ricorso di Mullaraj (la quale non aveva concordato la rideterminazione della pena) che il primo motivo si risolve in mere doglianze in punto di fatto ed incentrate sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità; Ritenuto che le ulteriori doglianze dell'imputata relative al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta aggravante - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 12-13);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così