Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for theft, arguing against the court's finding of responsibility based on witness testimony and digital evidence. The court rejected these arguments as mere factual complaints that do not constitute valid grounds for review under the principle of legal certainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or alternative evaluation of evidence are inadmissible in cassation proceedings as they lack legal merit.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANANE KHALIFA nato il 19/05/1979 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23890/23 ANANE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso, volto a censurare l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto ed incentrato sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità, là dove si valorizzano le dichiarazioni del teste Iannantuono, il ritrovamento di un cellulare con la fotografia dell'imputato come immagine di sfondo e la riconducibilità della vettura utilizzata per la fuga al conducente dell'auto in quanto legittimo intestatario e poi autore della denuncia di furto;
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso