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Ordinanza — n. 46631/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; generic mitigation denied due to long criminal career despite favorable arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for generic mitigation under Article 62-bis of the Penal Code, citing a long history of criminal acts. The court ruled that the lower court did not need to consider every favorable element, only those deemed decisive, and found the appellant's long criminal career sufficient to reject the mitigation request.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis c.p.; The lower court is not required to examine all favorable or unfavorable elements presented by the parties, but it suffices that the judge refers to those considered decisive or relevant, dismissing the rest of the appeal as inadmissible.

Parole chiave

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generic mitigation denial criminal career assessment appeal inadmissibility Article 62-bis Penal Code discretionary sentencing factors attenuazione della pena reiterazione di reati penali recupero dei costi

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
23852/23 LOSCIALE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art.
Art. 62-bis cod. pen.
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOSCIALE ANGELO nato a MILANO il 06/03/1981 avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23852/23 LOSCIALE OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato la lunga serie di precedenti, di cui molti anche specifici, dimostrativi di un ininterrotto iter criminale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso