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Ordinanza — n. 46630/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and lacks sufficient argumentation regarding criminal liability elements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46630/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for a crime under Article 337 of the Penal Code, arguing against liability and the severity of the sentence. The court rejected these claims because the grievances were merely repetitive of previous territorial court reviews and failed to provide a logical, substantive critique of the appellate court's factual and psychological assessments.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific and substantive; generic grievances or mere reproductions of prior censure without new logical scrutiny render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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criminal liability inadmissible appeal Article 337 penal code generic grievances procedural costs adeguamento della pena sanzioni penali recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
23842/23 Buicari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
23842/23 Buicari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BULCARI DONIART nato il 29/12/1965 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23842/23 Buicari OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice ivi compreso l'elemento psicologico;

Ritenuto, quanto al secondo e terzo motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio nonché la mancata disapplicazione della recidiva, che essi sono parimenti manifestamente infondati perché la motivazione è congrua e priva di fratture logiche (v. pagg. 11-13); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il