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Ordinanza — n. 46629/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court held judge need not consider all mitigating factors if decisive ones are addressed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46629/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Attas Ahmed inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The appellant argued for consideration of all favorable elements, but the court ruled that judges only need to address decisive or relevant factors, dismissing the rest as unnecessary. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The court is not required to consider every favorable or unfavorable element presented by the parties or evident in the case file, but it suffices that the judge refers to those deemed decisive or relevant, leaving others unaddressed or superseded by such evaluation.

Parole chiave

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mitigating circumstances denial judicial discretion standard criminal appeal inadmissibility Article 62-bis Penal Code relevant factors assessment circostanza attenuante favoreggiamento condotta precedente

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
23829/23 ATTAS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art.
Art. 62-bis cod. pen.
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTAS AHMED nato il 10/11/1978 avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23829/23 ATTAS OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso relativo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); in tal senso la Corte ha evidenziato, oltre alla presenza di un precedente specifico, il fatto che il reato fosse stato commesso mentre l'imputato si trovava sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria;

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis