Italian Court dismisses appeal as generic and unsupported by facts regarding drug quantity aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for possessing over 43 kilograms of heroin, claiming the court failed to prove she was unaware of the quantity. The court rejected these arguments as generic and unsupported, noting the defendant was found in possession of the drugs from which over 500,000 doses could be derived. Consequently, the court ruled that the defense's assertions were merely assertive against concrete evidence and the appeal lacked the necessary specificity to challenge the sentencing balance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990; Art. 80, d.P.R. 309/1990: An appeal challenging a conviction for drug possession is inadmissible if the grounds are generic, manifestly unfounded by the record, or lack specific exposure of the criteria used by the lower court to balance aggravating and mitigating circumstances.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IACOVANGELO RITA nato a MILANO il 07/11/1964 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23823/23 IACOVANGELO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che i primi due motivi di ricorso relativi alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art 80 d.P.R. 309/90 sono, oltre che generici, manifestamente infondati dal momento che la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la Corte ha adeguatamente argomentato con lineare logicità coerente con l'analitica disamina dei dati probatori, essendo stata l'imputata travata in possesso di oltre 43 chilogrammi di eroina confezionata in panetti, da cui erano ricavabili oltre 500.000 dosi; che le argomentazioni della Difesa appaiono meramente assertive a fronte dei dati concreti valorizzati dai giudici del merito, che non consentono di ritenere che la stessa detenesse inconsapevolmente una quantità così ingente di stupefacenti (v. pag. 5);
Ritenuto, inoltre, che il terzo motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le attenuanti generiche e la ritenuta aggravante - e di conseguenza all'eccessività del trattamento sanzionatorio - è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pag. 5-6); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così