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Ordinanza — n. 46626/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific argumentation against the court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46626/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible due to its generic nature and failure to provide specific arguments against the lower court's factual findings. The appellant merely reproduced criticisms already examined by the territorial court without engaging with the appellate court's detailed reasoning regarding the defendant's duty to identify the intoxicated driver. Consequently, the court upheld the conviction for the crime under Article 337 of the Penal Code and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists of generic allegations that do not specifically challenge the factual or legal assessments made by the appellate court with adequate argumentation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds of appeal Article 337 Penal Code duty to identify suspect procedural costs and fine responsabilità per incidente stradale guida in stato di ebbrezza qualificata vittima di infortunio

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
23806/23 Zappia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
23806/23 Zappia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAPPIA FRANCESCO nato a MESSINA il 20/08/1991 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23806/23 Zappia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti dalla norma incriminatrice e, per contro, l'insussistenza della tesi difensiva secondo cui la condotta sarebbe scriminata dalla reazione legittima ad atti arbitrari posti in essere dall'app.

Di Bella, avendo viceversa lo stesso dovuto procedere all'identificazione dell'imputato che, probabilmente in stato di ebbrezza, aveva provocato un incidente autonomo; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il