Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of legal argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a lower court's conviction for attempted murder and false accusation, arguing against the application of general mitigating circumstances and requesting alternative evidence evaluation. The court rejected these claims because they constituted mere factual complaints rather than legal arguments, lacked logical foundation, and relied on an unfounded alternative reconstruction of the facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 368 cod. pen.; Art. 604 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be based on legal grounds; mere complaints regarding factual findings or requests for alternative evidence evaluation without manifestly illogical reasoning are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGIANNI MAURIZIO nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 22/09/1974 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23802/23 GIORGIANNI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.368 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Considerato che i primi due motivi di ricorso, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova, oggetto di esame sviluppato con argomentazioni non manifestamente illogiche da parte dei giudici di merito e conformi alla giurisprudenza di legittimità;
Ritenuto inoltre che il ricorrente non si confronta con la puntuale argomentazione fornita dalla Corte territoriale circa la mancata applicazione delle attenuanti generiche là dove ha rappresentato come ostative le modalità della condotta (mancato soccorso alla persona investita e denuncia calunniosa per paralizzarne le pretese risarcitorie); Ritenuto infine che pure il quarto motivo, attinente alle statuizioni civili, è manifestamente infondato dal momento che discende dalla infondata ricostruzione alternativa del fatto; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci