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Ordinanza — n. 46624/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific argumentation regarding sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46624/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Arena Natale inadmissible due to the generic nature of his arguments. The appellant challenged the lower court's sentencing under Article 337 of the Penal Code, claiming a defect in reasoning. The court rejected this claim because the contested judgment demonstrated a linear and coherent logical structure that the appellant failed to meaningfully confront.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and specific, failing to demonstrate a concrete defect in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds defect in reasoning Article 337 Penal Code sentencing logic sanzione sproporzionata sanzioni pecuniarie controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARENA NATALE nato a SESTRI LEVANTE il 18/11/1968 avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 23792/23 ARENA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'asserito vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, è generico e aspecifico poiché la lettura della sentenza impugnata dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pag. 4);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/1