Cassation appeal dismissed for inadmissibility as personal use defense already reviewed by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize the defendant's possession of the substance for personal use, a defense previously examined and rejected by the Court of Appeal of Palermo. The court ruled that this specific ground of criticism was already adequately assessed with correct legal reasoning and logical coherence, making a new review unnecessary in the cassation phase.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; Art. 606 c.p.p.: A cassation appeal based on the failure to recognize possession for personal use is inadmissible if the lower court already addressed this issue with correct legal arguments and linear reasoning without logical gaps.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTONA SALVATORE nato a PALERMO il 08/04/1971 avverso la sentenza del 28/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; A N. 23670/23 CORTONA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, denunziandone il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale e che detto motivo non è consentito in sede di legittimità, trattandosi di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva di fratture logiche (cfr. pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso