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Ordinanza — n. 46620/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic lack of specific legal or factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46620/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Gaetano Andolina inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime defined in Article 337 of the Penal Code, arguing a defect in the reasoning of the judgment. The court rejected this claim because the sole ground raised was too general, failing to specify the legal or factual reasons supporting the criticism as required by law for admissibility in this stage.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal in the stage of legality is inadmissible if the grounds are formulated in a wholly generic manner, failing to explicitly state the legal or factual reasons supporting the censure.

Parole chiave

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appeal stage of legality inadmissibility generic grounds defect of motivation Art. 367 c.p.p. Art. 368 c.p.p. motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 337 cod. pen
23660/23 Andolina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDOLINA GAETANO nato a PALERMO il 19/07/1983 avverso la sentenza del 10/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 23660/23 Andolina OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, relativo all'asserito vizio di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulato in modo del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la censura; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10